Atto Costitutivo
Art. 15
Contributi da porre in riscossione
In vigore dal 13 feb 1985
Contributi da porre in riscossione
1. Le spese a carico del bilancio ordinario saranno sostenute dai Membri in base alla ripartizione fissata conformemente alla tabella delle quote stabilita dalla Conferenza alla maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, su raccomandazione del Consiglio presa alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, in base ad un progetto elaborato dal Comitato Programmi e bilanci.
2. In tabella delle quote si ispirerà per quanto possibile alla tabella più recente in uso presso l'Organizzazione delle Nozioni Unite, la quota di nessun Membro potrà superare il venticinque per cento del bilancio ordinario dell'Organizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-15