Atto Costitutivo
Art. 14
Programma e bilanci
In vigore dal 13 feb 1985
Programma e bilanci
1. Il Direttore generale stabilirà e sottoporrà al Consiglio, attraverso il Comitato Programmi e bilanci, alla data specificata nel regolamento finanziario, un progetto di programma di lavoro per l'esercizio finanziario successivo, nonché le previsioni di spesa per le attività finanziate con bilancio ordinario. Il Direttore generale formulerà allo stesso tempo proposte e previsioni di spesa per le attività finanziate coi contributi volontari a favore dell'Organizzazione.
2. Il Comitato Programmi e bilanci esaminerà le proposte del Direttore generale e presenterà al Consiglio le sue raccomandazioni circa il programma di lavoro e le previsioni di spesa corrispondenti riguardanti il bilancio ordinario ed il bilancio operativo. Le raccomandazioni del Comitato saranno adottate alla maggioranza dei due terzi dai membri presenti e votanti.
3. Il Consiglio esaminerà le proposte del Direttore generale contemporaneamente alle raccomandazioni del Comitato Programmi e bilanci ed adotterà il programma di lavoro, il bilancio ordinario ed il bilancio operativo, con le modifiche che riterrà più opportune, per sottoporli quindi all'esame e all'approvazione della Conferenza.
Il Consiglio adotterà tali testi alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
4. a) La Conferenza esaminerà e approverà, alla maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti, il programma di lavoro ed il corrispondente bilancio ordinario e operativo Sottopostigli dal Consiglio.
b) La Conferenza potrà ritoccare il programma di lavoro nonché il bilancio ordinario e operativo corrispondenti, conformemente al paragrafo 6.
Ove necessario, previsioni di spesa suppletive e rivedute a carico del bilancio ordinario o del bilancio operativo saranno effettuate e approvate conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario.
Nessuna risoluzione o decisione nè emendamento comportante degli impegni finanziari, che non sia stato precedentemente esaminato conformemente ai paragrafi 2 e 3, potrà essere approvato dalla Conferenza se non accompagnato da uno stato degli impegni finanziari stabilito del Direttore generale. Nessuna risoluzione o decisione nè emendamento che il Direttore generale preveda che dia adito a delle spese potrà essere approvato della Conferenza fintanto che il Comitato Programmi e bilanci, e successivamente il Consiglio, riunito contemporaneamente alla Conferenza, non avranno avuto modo di conformarsi alle disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3. Il Consiglio presenterà le proprie decisioni alla Conferenza. Teli risoluzioni, decisioni ed emendamenti verranno approvati dalla Conferenza della maggioranza dei due terzi di tutti i propri membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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