Atto Costitutivo
Art. 10
Comitato Programmi e bilanci
In vigore dal 13 feb 1985
Comitato Programmi e bilanci
1. Il Comitato Programmi e bilanci comprenderà ventisette Membri dell'Organizzazione, eletti dalla Conferenza, la quale terrà in debito conto il principio di un'equa rappresentazione geografica. Per l'elezione dei membri del Comitato, la Conferenza mi atterrà alla seguente ripartizione dei seggi: quindici membri del Comitato saranno eletti fra gli Stati che figurano nelle parti A e C dell'Allegato I al presente Atto costitutivo, nove fra gli Stati contemplati nella parte B e tre fra gli Stati contemplati nella parte D Nel designare i loro rappresentanti in seno al Comitato, gli Stati terranno conto della loro qualifiche e della loro esperienza personale.
2. I membri del Comitato resteranno in carica dal momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza in cui saranno stati eletti fino al momento in cui terminerà la sessione ordinaria della Conferenza, due anni dopo. I membri del Comitato potranno essere rieletti.
3. a) Il Comitato si riunirà almeno una volta all'anno.
Potrà anche essere convocato dal Direttore generale, su richiesta del Consiglio o del Comitato stesso.
b) Le sessioni si terranno presso la Sede dell'Organizzazione, salvo diversa decisione del Consiglio.
4. Il Comitato:
a) Eserciterà i compiti che gli sono attribuiti a norma dell';
b) Fisserà, per poi sottoporle al Consiglio, il progetto di tabella delle quote di partecipazione per le spese imputabili al bilancio ordinario;
c) Eserciterà altri compiti affidatigli dalla Conferenza o dal Consiglio in materia finanziaria;
d) Renderà conto al Consiglio di tutte le sue attività nel corso delle sue sessioni ordinario e sottoporrà di sua iniziativa al Consiglio pareri o proposte in materia finanziaria.
5. Il Comitato stabilirà il proprio regolamento interno.
6. Ciascun membro del Comitato disporrà di un voto. Le decisioni del Comitato saranno prese a maggioranza dei due terzi dei membri presenti e votanti.
Storico versioni
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