Atto Costitutivo
Art. 5
Sospensione
In vigore dal 13 feb 1985
Sospensione
1. Qualsiasi Membro dell'Organizzazione sospeso dall'esercizio dei suoi diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite sarà automaticamente sospeso dall'esercizio dei diritti e privilegi di Membro dell'Organizzazione.
2. Qualsiasi Membro in ritardo nel pagamento dei propri contributi all'Organizzazione non potrà partecipare agli scrutini dell'Organizzazione qualora l'ammontare dei suoi arretrati sia pari o superiore ai contributi posti in riscossione e da lui dovuti per i due precedenti esercizi finanziari. Nondimeno, qualsiasi organo potrà autorizzare detto Membro a votare nel proprio ambite qualora constati che il mancato pagamento è ascrivibile a circostanze indipendenti dalla volontà di tale Membro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-5