Atto Costitutivo
Art. 1
Obiettivi
In vigore dal 13 feb 1985
TRADUZIONE NON UFFICIALE
N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nell'atto fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.
ATTO COSTITUTIVO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE
PREAMBOLO
Gli Stati parti al presente Atto costitutivo,
Nel conformarsi alla Carta delle Nazioni Unite,
Nel richiamare gli obiettivi generali delle risoluzioni adottate nel corso della sesta sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite riguardo all'instaurazione di un Nuovo Ordine economico internazionale, della Dichiarazione e del Piano d'azione di Lima per lo sviluppo e la cooperazione industriali, adottati dalla Seconda Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale, e della risoluzione della settima sessione straordinaria dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa allo sviluppo ed alla cooperazione economica internazionale, Nel dichiarare che:
È necessario instaurare un ordine economico e sociale giusto ed equo, da realizzare eliminando le ineguaglianze economiche, stabilendo relazioni economiche internazionali che siano razionali ed eque, operando delle trasformazioni sociali ed economiche dinamiche e favorendo le modifiche strutturali necessarie allo sviluppo dell'economia mondiale,
L'industrializzazione costituisce uno strumento dinamico di crescita, essenziale per lo sviluppo economico e sociale accelerato specie dei paesi emergenti, per il miglioramento del livello di vita e della qualità della vita delle popolazioni di tutti i paesi, nonché per instaurare un ordine economico e sociale equo,
Tutti i paesi hanno il diritto sovrano di industrializzati, ed ogni processo di industrializzazione deve generalmente tendere a garantire uno sviluppo socio-economico che si autoalimenti e sia ben internato, ed essere tale da comportare le necessarie trasformazioni che consentano a tutti i popoli di partecipare equamente ed effettivamente all'industrializzazione del proprio paese,
Considerato che la cooperazione internazionale per lo sviluppo rappresenta il comune obiettivo e compito di tatti i paesi, è indispensabile promuovere l'industrializzazione attraverso misure concertate, comprendenti la messa a punto, il trasferimento e l'adattamento di tecnologie a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello dei vari settori,
Tutti i paesi, qualunque sia il loro Sistema economico e sociale, sono decisi a promuovere il comune benessere dei loro popoli con interventi individuali e collettivi tendenti a sviluppare la cooperazione economica internazionale su base di sovrana eguaglianza, a rafforzare l'indipendenza economica dei paesi emergenti, ad assicurare a guasti un'equa parte nella produzione industriale mondiale, ed a contribuire alla pace internazionale ed alla sicurezza e alla prosperità di tutte le nazioni, conformemente agli scopi ed ai principi della Carta delle Nazioni Unite,
Nel richiamare a queste linee direttrici,
Desiderosi di istituire, a norma del Capitolo II della Carta delle Nazioni Unite, un istituto specializzato che porti il nome di Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) (qui di seguito definita "l'organizzazione") il cui principale compito e la cui responsabilità consisterà nell'esaminare e promuovere il coordinamento di tutte le attività svolte dagli organismi delle Nazioni Unite nel campo dello sviluppo industriale, conformemente alle attribuzioni conferite dalla Carta delle Nazioni Unite al Consiglio economico e sociale, ed agli accordi vigenti in materia di relazioni,
Hanno convenuto il presente Atto costitutivo.
Articolo primo
Obiettivi
L'Organizzazione ha come principale scopo quello di promuovere ed accelerare lo sviluppo industriale dei paesi emergenti onde contribuire ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale.
Promuoverà inoltre lo sviluppo e la cooperazione industriali a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello settoriale.
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(Il testo del presente Atto costitutivo è stato adottato a Vienna, l'8 Aprile 1979, dalla Conferenza delle Nazioni Unite per la costituenda Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo industriale quale agenzia specializzata.)
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-1