Atto Costitutivo
Art. 2
Funzioni
In vigore dal 13 feb 1985
Funzioni
Per il raggiungimento degli obiettivi suddetti, l'Organizzazione adotterà in genere tutte le necessarie ed opportune misure, ed in particolare:
a) Promuoverà e fornirà, a seconda delle esigenze, un'assistenza ai paesi emergenti al fine di promuovere ed accelerare la loro industrializzazione, e soprattutto al fine di sviluppare, estendere e modernizzare le loro industrie;
b) In conformità con la Carta delle Nazioni Unite, incoraggerà, coordinerà e seguirà le attività degli organismi delle Nazioni Unite onde permettere all'organizzazione di svolgere un ruolo centrale di coordinamento nel campo dello sviluppo industriale;
c) Concepirà nuovi criteri e formule che si applichino allo sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale, nonché a livello dei vari settori, e svilupperà criteri e formule già esistenti; realizzerà inoltre studi e ricerche per la formulazione di nuove linee d'azione in vista di uno sviluppo industriale armonioso ed equilibrato, tenendo debitamente conto dei metodi utilizzati da paesi con sistemi socio-economici diversi per risolvere i problemi connessi con la loro industrializzazione;
d) Promuoverà e favorirà l'elaborazione e l'impiego di tecniche di programmazione, e contribuirà alla formulazione di programmi di sviluppo e di programmi scientifici e tecnologici nonché di piani di industrializzazione nel settore pubblico, privato e cooperativistico;
e) favorirà l'elaborazione di un approccio integrato e interdisciplinare per l'industrializzazione accelerata dei paesi emergenti, e vi contribuirà;
f) Costituirà un foro ed uno strumento al servizio dei paesi emergenti e dei paesi industrializzati per scambi e consultazioni e, a richiesta dei paesi interessati, per negoziati in vista dell'industrializzazione dei paesi emergenti;
g) Assisterà i paesi emergenti nella creazione e gestione di industrie, anche di industrie legate all'agricoltura e di industrie di base, ai fini del pieno utilizzo delle risorse naturali e umane localmente disponibili, onde garantire la produzione di beni destinati ai mercati interni ed alla esportazione, e onde contribuire all'autonomia economica di questi paesi;
h) Servirà quale centro di scambio di informazioni industriali ed in conseguenza raccoglierà e controllerà in modo selettivo, analizzerà ed elaborerà ai fini della loro diffusione, dati concernenti tutti gli aspetti dello sviluppo industriale a livello globale, regionale e nazionale come pure a livello dei vari settori, compreso dati sulle esperienze e le realizzazioni tecnologiche di paesi industrialmente avanzati e di paesi emergenti dotati di sistemi socio-economici diversi;
i) Dedicherà particolare attenzione all'adozione di misure speciali a favore dei paesi emergenti meno progrediti, privi di coste o insulari, e dei paesi emergenti gravemente colpiti da crisi economiche o da catastrofi naturali, senza con ciò trascurare gli interessi degli altri paesi emergenti;
j) Promuoverà e favorirà l'elaborazione, la selezione, l'adattamento, il trasferimento e l'impiego di tecniche industriali, e vi contribuirà, tenuto conto della situazione socio-economica e delle particolari esigenze delle industrie interessate, favorendo in special modo il trasferimento di tecnologie dai paesi industrializzati ai paesi emergenti, nonché all'interno degli stessi paesi emergenti;
k) Organizzerà e favorirà programmi di formazione industriale onde aiutare i paesi emergenti a formare propri tecnici nonché il personale necessario ai diversi stadi per il loro sviluppo industriale accelerato;
l) Fornirà consulenza ed assistenza, in stretta collaborazione con i competenti organismi delle Nazioni Unite, gli istituti specializzati e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, ai paesi emergenti per lo sfruttamento, la conservazione e la trasformazione in loco delle loro risorse naturali al fine di favorire l'industrializzazione di questi paesi;
m) fornirà impianti pilota e impianti di dimostrazione onde accelerare l'industrializzazione di determinati settori;
n) Elaborerà misure speciali destinate a promuovere la cooperazione in campo industriale fra i passi emergenti, e fra questi paesi ed i paesi avanzati;
o) Contribuirà, congiuntamente con altri organismi appositi, alla programmazione regionale di sviluppo industriale dei paesi emergenti nel quadro della suddivisione regionali e subregionali in questi paesi;
p) Favorirà e promuoverà la creazione ed il rafforzamento di associazioni industriali, commerciali e professionali, e di analoghe organizzazioni capaci di favorire il pieno utilizzo delle risorse interne dei paesi emergenti al fine di sviluppare le loro industrie nazionali;
q) Contribuirà alla creazione ed alla gestione di una infrastruttura istituzionale al fine di fornire all'industria servizi di regolamentazione, consulenza e sviluppo;
r) Concorrerà, su richiesta dei governi dei paesi emergenti, all'ottenimento di capitali esteri per il finanziamento di determinati progetti industriali a condizioni oneste, eque e reciprocamente accettabili.
Storico versioni
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