Atto Costitutivo
Art. 3
Membri
In vigore dal 13 feb 1985
Membri
Potranno accedere all'Organizzazione in qualità di membri tutti gli Stati che aderiscano ai suoi obiettivi ed ai suoi principi:
a) Gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'agenzia specializzata a dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica potranno essere ammessi quali Membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all' ed all', paragrafo 2;
b) Gli Stati non contemplati alla lettera a) potranno essere ammessi quali membri dell'Organizzazione divenendo parti al presente Atto costitutivo conformemente all', paragrafo 3 nonché all', paragrafo 2, lettera e), dopo che la loro ammissione sarà stata approvata dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Membri presenti e votanti, dietro raccomandazione del Consiglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-3