Atto Costitutivo
Art. 6
Ritiro
In vigore dal 13 feb 1985
Ritiro
1. Un Membro potrà ritirarsi dall'Organizzazione depositando uno strumento con cui denunzia al depositario il presente Atto costitutivo.
2. Tale ritiro diverrà effettivo il primo giorno dell'esercizio finanziario successivo all'esercizio nel corso del quale detto strumento è stato depositato.
3. I contributi che il Membro che intende ritirarsi dovrà versare per l'esercizio finanziario successivo a quello in cui avrà notificato il proprio ritiro saranno pari ai contributi poeti in riscossione per l'esercizio finanziario nel corso del quale sia avvenuta la suddetta notifica. Il Membro che si ritira verserà inoltre tutti i contributi volontari sottoscritti incondizionatamente prima della notifica del suo ritiro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-6