Atto Costitutivo
Art. 4
Osservatori
In vigore dal 13 feb 1985
Osservatori
1. Lo statuto di osservatore presso l'Organizzazione sarà riconosciute, su richiesta, agli osservatori presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite, salvo decisione diversa della Conferenza.
2. Indipendentemente dalle disposizioni del paragrafo 1, la Conferenza sarà abilitata ad invitare altri osservatori a partecipare ai lavori dell'Organizzazione.
3. Gli osservatori saranno autorizzati a partecipare ai lavori dell'Organizzazione conformemente agli appositi regolamenti interni ed alle disposizioni del presente Atto costitutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-4