Atto Costitutivo

Art. 22

Risoluzione delle vertenze e richieste di parere consultivo

In vigore dal 13 feb 1985
Risoluzione delle vertenze e richieste di parere consultivo 1. a) Qualsiasi vertenza fra due o più Membri riguardo alla interpretazione o all'applicazione del presente Atto costitutivo, e suoi allegati, che non sia risolta per via negoziale, sarà sottoposta al Consiglio a meno che le Parti interessate non convengano su di un diverso modo di risoluzione. Qualora la vertenza interessi specificatamente un Membro non rappresentato in seno al Consiglio, tele Membro avrà diritto e farsi rappresentare conformemente alle disposizioni che il Consiglio adotterà. b) Qualora la vertenza non venga risolta in base alle disposizioni di cui al paragrafo 1 a) con piena soddisfazione di una qualsiasi delle parti in cause, detta parte potrà sottoporre la questione: vuoi i) se le parti sono d'accordo: A) alla Corte internazionale di giustizia; o B) ad un tribunale arbitrale. vuoi ii) diversamente, ad una commissione di conciliazione. Le norme regolanti le procedure ed il funzionamento del tribunale arbitrale e della commissione di conciliazione sono enunciate all'Allegato III del presente Atto costitutivo. 2. Conferenza e Consiglio sono abilitati entrambi, previa autorizzazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, a chiedere alla Corte internazionale di giustizia di esprimere un parere consultivo su qualsiasi questione giuridica che si ponga nell'ambito delle attività dell'Organizzazione.
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