Atto Costitutivo

Art. 26

Disposizioni transitorie

In vigore dal 13 feb 1985
Disposizioni transitorie 1. Il Depositario convocherà la prima sessione della Conferenza che dovrà tenersi entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Atto costitutivo. 2. Le norme ed i regolamenti che regolano l'organizzazione create dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 2152 (XXI) vigeranno sull'Organizzazione ed i suoi organi fino a che nuove disposizioni non saranno adottate da questi ultimi.
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urn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-26

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