Atto Costitutivo
Art. 28
Depositario
In vigore dal 13 feb 1985
Depositario
1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite costituisce il depositario del presente Atto costitutivo.
2. Il Depositario informerà gli Stati interessati ed il Direttore generale di qualsiasi questione inerente al presente Atto costitutivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-ac-28