Art. 4

In vigore dal 13 feb 1985
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1984 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica GORIA, Ministro del tesoro VISENTINI, Ministro delle finanze ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
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