Art. 4
In vigore dal 13 feb 1985
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000.000.000 per l'anno 1984, si provvede mediante riduzione del capitolo n. 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 13 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro del tesoro
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
CAPRIA, Ministro del commercio con l'estero
GRANELLI, Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Storico versioni
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