Art. 3
In vigore dal 11 mar 1985
Con riferimento ai paragrafi 1 e 2 dell', riguardante i privilegi e le immunità, gli emolumenti corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) ai propri dipendenti cittadini italiani o residenti permanenti in Italia, in esenzione della imposizione sul reddito, sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle imposte dovute sui redditi provenienti da altre fonti.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1984-12-13;972#art-rd-3