Accordo›Titolo V
Art. 22
In vigore dal 12 ott 1978
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1. In applicazione dell' del Protocollo, il Direttore generale dell'Organizzazione, quando esercita le sue funzioni in Italia, gode dei privilegi e immunità riconosciuti al capo di una missione diplomatica dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
2. Oltre ai privilegi e immunità previsti dall' del Protocollo e in applicazione dell' dello stesso Protocollo, il funzionario di cui al paragrafo 1 c) dell'articolo XI della Convenzione gode - nell'esercizio delle sue funzioni in Italia - dei privilegi e immunità riconosciuti all'agente diplomatico dalle disposizioni della Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche.
3. L'applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non modifica in nulla le disposizioni del paragrafo 1 dell' del Protocollo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-22