Accordo›Titolo V
Art. 26
In vigore dal 12 ott 1978
.
1. L'Italia provvederà affinché le disposizioni del presente Accordo entrino in vigore con effetto retroattivo al 18 marzo 1965, data dell'entrata in vigore in Italia del Protocollo sui privilegi e le immunità ( della legge italiana del 12 dicembre 1967, n. 1313). L'Italia si impegna a diramare alle competenti autorità le necessarie istruzioni in materia.
2. L'Italia e l'Organizzazione possono stabilire per iscritto norme di applicazione delle disposizioni contenute nel presente Titolo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-26