AccordoTitolo I

Art. 2

In vigore dal 12 ott 1978
. Il contratto di cui al paragrafo 1 dell' sarà stipulato appena possibile, dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tale contratto avrà termine alla scadenza dell'Accordo, secondo il dettato dell', a meno che non venga prorogato in applicazione di un accordo speciale previsto dall', paragrafo b).
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-2

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