AccordoTitolo II

Art. 6

In vigore dal 12 ott 1978
. 1. Salve le disposizioni del Protocollo e di ogni Accordo complementare concluso tra l'Italia e l'Organizzazione a questo riguardo, le attività dell'Organizzazione in Italia saranno soggette alla legge italiana. 2. L'Italia procurerà di non adottare alcuna disposizione che possa intralciare le attività dell'Organizzazione, così come risultano definite dalla Convenzione e dal presente Accordo. 3. Nel caso in cui l'Italia fosse, tuttavia, indotta a prevedere misure che potrebbero interferire con le attività dell'Organizzazione, essa si impegna a consultare preventivamente l'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-6

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