Accordo›Titolo IV
Art. 11
In vigore dal 12 ott 1978
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L'Italia, al fine di evitare qualsiasi disturbo al funzionamento dell'Istituto e consentire una eventuale ulteriore espansione dello stesso, si impegna a far si che non sia autorizzata alcuna nuova costruzione nell'interno della zona definita nell'Allegato I.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-11