Accordo›Titolo III
Art. 7
In vigore dal 12 ott 1978
.
L'Organizzazione verserà all'Italia, in annualità posticipate, un canone annuo di 5.000 lire italiane per il diritto di proprietà dello Stato italiano sulla totalità del terreno oggetto del contratto di cui al paragrafo 1 dell'.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-7