Accordo›Titolo IV
Art. 8
In vigore dal 12 ott 1978
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L'Italia sistemerà a sue spese il terreno di cui al paragrafo 2 dell' del presente Accordo in vista della costruzione. Le prestazioni a carico dell'Italia sono descritte nell'Allegato II al presente Accordo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-8