Accordo›Titolo IV
Art. 12
In vigore dal 12 ott 1978
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1. L'Organizzazione sarà responsabile di ogni pregiudizio o danno derivanti dalla sua attività in Italia. Fatte salve le disposizioni del Protocollo, tale responsabilità sarà regolata dalla legge italiana.
2. L'Organizzazione solleverà l'Italia da qualsiasi richiesta di indennizzo in caso di danni causati a terzi.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-12