AccordoTitolo V

Art. 16

In vigore dal 12 ott 1978
. 1. L'Organizzazione ed i suoi beni saranno esonerati da tutte le imposte, tasse e contributi di natura diretta previsti a favore dello Stato, delle Regioni, delle Province e dei Comuni. 2. L'Organizzazione beneficerà, per gli acquisti, servizi o transazioni dell'esenzione da: a) imposta di registro; b) imposta di bollo sugli atti, contratti e formalità occorrenti per la concessione in uso del terreno sul quale sorgerà l'Istituto e quelli occorrenti per il conseguimento delle finalità istituzionali dell'Organizzazione; c) imposte ipotecarie; d) imposta sulla cifra d'affari (imposta generale sull'entrata) per le forniture effettuate nei confronti dell'Organizzazione che supereranno le lire 300.000; e) imposte di consumo sui materiali per la costruzione di immobili destinati al suo uso ufficiale; f) imposte di consumo sull'energia elettrica e sul gas consumati nell'Istituto, con esclusione degli impianti ad uso privato. In luogo dell'esenzione potrà essere accordato il rimborso del tributo.
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