Accordo›Titolo V
Art. 18
In vigore dal 12 ott 1978
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I beni importati, esportati o trasferiti in conformità all' e al paragrafo 2 dell' del Protocollo, se sono trasportati come bagagli a mano, possono essere dichiarati all'importazione ed all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra le Autorità italiane competenti e l'Organizzazione, i quali prevederanno in particolare l'uso delle etichette e dei formulari usuali per i bagagli diplomatici.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-18