Accordo›Titolo V
Art. 21
In vigore dal 12 ott 1978
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L'espressione "rappresentanti degli Stati membri" che figura nell' del Protocollo si applica a tutti i rappresentanti e supplenti che assistano a riunioni del Consiglio della Organizzazione e dei suoi organi sussidiari. Si precisa inoltre che il Presidente ed i Vice-Presidenti del Consiglio, il Presidente e i Vice-Presidenti degli organi sussidiari e i membri della Commissione di verifica dei conti rientrano nelle disposizioni dell' del Protocollo anche quando cessano di agire in veste di rappresentanti nazionali.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-21