Accordo›Titolo V
Art. 25
In vigore dal 12 ott 1978
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L'Organizzazione, il suo direttore generale, i membri del suo personale e i loro familiari ai quali si applichi il sistema di sicurezza sociale e del Fondo di previdenza dell'Organizzazione, sono esenti da qualsiasi contributo obbligatorio agli enti previdenziali italiani. Essi non beneficeranno pertanto delle prestazioni previste in materia dalla legislazione italiana, a meno che non sia stato concluso un accordo complementare ai sensi degli del Protocollo.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-25