Accordo›Titolo VI
Art. 30
In vigore dal 12 ott 1978
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Il presente Accordo cesserà di pieno diritto:
a) in caso di scioglimento dell'Organizzazione, alle condizioni previste dalla Convenzione; in questo caso il presente Accordo scadrà alla data dello scioglimento;
b) nel caso in cui l'Italia denunciasse la Convenzione, in virtù dell'articolo XVII della Convenzione stessa; in tal caso il presente Accordo decadrà alla data da cui avrà effetto la denuncia della Convenzione da parte dell'Italia; a meno che non venga concluso un accordo speciale che prolunghi l'utilizzazione dell'Istituto; a questo fine l'Italia si impegna a negoziare con l'Organizzazione le modalità di tale accordo e in attesa dell'esito dei negoziati resteranno applicabili le disposizioni del presente Accordo e quelle del contratto di cui al paragrafo 1 dell', oltre i diritti ed obblighi che ne discendono.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-30