AccordoTitolo VI

Art. 32

In vigore dal 12 ott 1978
. 1. Nel caso in cui il presente Accordo cessasse ai termini del paragrafo a) dell' o dell' dell'Accordo stesso: a) l'Italia avrà diritto di opzione sull'eccedenza dei beni mobili dell'Organizzazione in Italia; b) le condizioni di trasferimento delle installazioni fisse dell'Organizzazione saranno stabilite con un accordo a parte. 2. Nel caso in cui il presente Accordo venisse a cessare ai termini del paragrafo b) dell' dell'Accordo stesso, saranno applicabili le disposizioni dell'articolo XVII della Convenzione. L'Italia tuttavia si impegna ad intavolare negoziati con l'Organizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-32

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo