Accordo›Titolo VI
Art. 31
In vigore dal 12 ott 1978
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L'una e l'altra delle parti potrà dichiarare estinto il presente Accordo con un preavviso di tre anni, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui sarà stato notificato l'avviso.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-31