AccordoTitolo VI

Art. 34

In vigore dal 12 ott 1978
. Il contratto citato al paragrafo 1 dell' del presente Accordo preciserà che ogni controversia relativa alla interpretazione o applicazione del contratto medesimo sarà devoluta - su richiesta di una delle due parti - ad un arbitrato privato, in applicazione dell' del Protocollo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti rappresentanti, debitamente delegati a farlo, hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo. Fatto a Roma, 23 giugno 1970, in due originali, nelle lingue italiana, francese e inglese, i tre testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica italiana Per l'Organizzazione Europea di Ricerche Spaziali GIOVANNI VINCENZO SORO HERMANN BONDI
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-34

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