Accordo›Titolo VI
Art. 33
In vigore dal 12 ott 1978
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1. Ogni controversia in ordine alla interpretazione o esecuzione del presente Accordo che non potesse essere risolta direttamente per mezzo di negoziato tra le parti, potrà essere sottoposta - dall'una o dall'altra parte - al giudizio di un tribunale arbitrale. Se una delle parti ha intenzione di sottoporre una controversia ad un tribunale arbitrale, dovrà darne comunicazione all'altra parte.
2. L'Italia e l'Organizzazione designeranno ciascuna un membro del suddetto tribunale. I membri così nominati designeranno un terzo membro che presiederà il collegio degli arbitri.
3. Se, entro tre mesi dalla data della comunicazione di cui al paragrafo I del presente articolo, una delle parti non ha ancora designato l'arbitro alle condizioni previste al paragrafo 2 del presente articolo, la scelta dell'arbitro sarà fatta, su istanza dell'altra parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Si procederà allo stesso modo, su richiesta dell'una o dell'altra parte, se nel mese successivo alla data della nomina del secondo arbitro i primi due arbitri non riusciranno ad accordarsi sulla designazione del terzo.
4. Il tribunale stabilirà la propria procedura. Le sentenze saranno emesse a maggioranza; per tutti i casi che non potranno essere regolati in base alle disposizioni contenute nel presente Accordo, si applicherà la legge italiana.
5. La decisione del tribunale arbitrale sarà inappellabile, definitiva e irrevocabile. In caso di controversie circa il contenuto o la portata della decisione arbitrale, spetterà al tribunale arbitrale interpretarla, su istanza di una delle due parti.
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