Art. 3
In vigore dal 12 ott 1978
Le spese derivanti dall'attuazione dell'accordo di cui al precedente ed elencate nell'allegato II dell'accordo stesso, faranno carico al Consiglio nazionale delle ricerche nell'ambito delle proprie disponibilità (per l'esercizio finanziario 1977.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 26 luglio 1978
PERTINI
ANDREOTTI - FORLANI - ROGNONI - BONIFACIO - MALFATTI - STAMMATI - OSSOLA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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