Accordo›Titolo VI
Art. 28
In vigore dal 12 ott 1978
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Il presente Accordo potrà essere modificato, su istanza dell'una o dell'altra parte contraente, ove le circostanze risultassero fondamentalmente cambiate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-28