AccordoTitolo V

Art. 23

In vigore dal 12 ott 1978
. Il personale dell'Organizzazione che esercita le sue funzioni in Italia gode dei privilegi e immunità previsti dall' del Protocollo, e in particolare resta convenuto che i membri di tale personale: a) non hanno bisogno del permesso di lavoro; b) non hanno bisogno di permesso di soggiorno e non sono sottoposti ai regolamenti relativi all'immatricolazione degli stranieri purchè siano in possesso della carta di identità personale prevista sub c). Questa disposizione si applica anche ai loro familiari e ai loro domestici; c) otterranno - al pari dei familiari e del loro personale di servizio - dalle competenti Autorità italiane, una speciale carta di identità personale, da cui risulti che essi sono membri del personale dell'Istituto e che pertanto godono dei privilegi e immunità previsti dal Protocollo e dal presente Accordo; d) possono importare - dal Paese di ultima residenza o dal Paese di cui sono cittadini - a titolo di prima sistemazione e per il periodo di un anno dalla data di assunzione presso l'Organizzazione e in franchigia di dogana e senza divieti o restrizioni, la loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese un'autovettura per il membro del personale ed una per il suo coniuge, acquistate secondo le condizioni di mercato dei suddetti Paesi; e) possono esportare - per il periodo di un anno a partire dalla data di cessazione dalle loro funzioni presso l'Organizzazione - senza divieti nè restrizioni, le loro mobilia ed effetti personali, ivi comprese le automobili in loro uso e possesso; f) beneficeranno, in materia di valuta straniera, degli stessi vantaggi previsti per i funzionari delle missioni diplomatiche straniere in Italia.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-23

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