Accordo›Titolo V
Art. 24
In vigore dal 12 ott 1978
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I membri del personale dell'Organizzazione che esplicano le loro funzioni in Italia beneficeranno dell'esonero da ogni imposta sul reddito, conformemente all' del Protocollo e dell'esonero dalle imposte previste dalla legge italiana del 31 ottobre 1966, n. 946.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-24