Accordo›Titolo V
Art. 20
In vigore dal 12 ott 1978
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I beni di cui al paragrafo I dell' del Protocollo al pari di quelli importati in esenzione da imposte e dazi, ai sensi degli del presente Accordo, non potranno essere ceduti a terzi, a titolo oneroso o gratuito, senza avere ottenuto preventivamente il benestare delle Autorità italiane e senza che siano stati pagati le imposte, i dazi e i contributi ad essi afferenti. Nei casi in cui tali imposte, dazi e contributi fossero stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del detto valore al momento della cessione e sarà applicabile la tariffa in vigore a quella data.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-20