AccordoTitolo V

Art. 15

In vigore dal 12 ott 1978
. L'Organizzazione applicherà il paragrafo 1 a) dell' del Protocollo, nel senso che rinuncerà alla sua immunità in tutte le controversie previste al paragrafo 1 dell' del Protocollo nelle quali la somma in contestazione non superi le 10.400 (diecimilaquattrocento) unità di conto e che non abbiano potuto essere risolte amichevolmente; salvo che - ad avviso del Consiglio dell'Organizzazione - il caso sollevi una questione di principio tale che esso non possa accettare che l'Organizzazione rinunci all'immunità.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-15

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