AccordoTitolo II

Art. 4

In vigore dal 12 ott 1978
. La responsabilità giuridica internazionale dell'Italia non potrà essere impegnata per attività svolte dall'Organizzazione sul suo territorio, in relazione ad atti od omissioni dell'Organizzazione o di suoi agenti, i quali agiscano o si astengano dall'agire nell'ambito delle loro funzioni. Peraltro, nel caso in cui fosse chiamata in causa la responsabilità dell'Italia, l'Italia avrà il diritto di ricorrere contro l'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-4

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