AccordoTitolo IV

Art. 9

In vigore dal 12 ott 1978
. 1. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell', le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. La stessa Organizzazione avrà la piena proprietà delle installazioni medesime. 2. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell', tutte le strade che essa riterrà utili. 3. L'Organizzazione avrà il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell', e di vietarne l'accesso.
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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-9

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