Accordo›Titolo IV
Art. 9
In vigore dal 12 ott 1978
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1. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno di cui al paragrafo 2 dell', le installazioni che essa giudicherà necessarie per l'esercizio delle proprie attività. La stessa Organizzazione avrà la piena proprietà delle installazioni medesime.
2. L'Organizzazione avrà il diritto di costruire, entro i confini del terreno menzionato al paragrafo 2 dell', tutte le strade che essa riterrà utili.
3. L'Organizzazione avrà il diritto di recintare il terreno citato al paragrafo 2 dell', e di vietarne l'accesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-9