Accordo›Titolo V
Art. 14
In vigore dal 12 ott 1978
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Per l'esercizio delle sue attività ufficiali in territorio italiano, l'Organizzazione usufruirà dei privilegi e immunità stabiliti dal Protocollo, in conformità alle disposizioni del presente Titolo relative alla sua applicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-14