Accordo›Titolo V
Art. 17
In vigore dal 12 ott 1978
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L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione dalla tassa di circolazione.
I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-17