AccordoTitolo V

Art. 17

In vigore dal 12 ott 1978
. L'Organizzazione sarà esonerata da dazio e da ogni altro diritto, come pure da ogni divieto o restrizione, relativamente all'importazione degli autoveicoli destinati all'uso ufficiale dell'Organizzazione e dei pezzi di ricambio dei medesimi. Per i detti autoveicoli, l'Organizzazione beneficerà altresì dell'esenzione dalla tassa di circolazione. I carburanti e i lubrificanti occorrenti per i veicoli anzidetti saranno ammessi all'importazione in franchigia dei diritti doganali e dell'abbuono delle imposte di fabbricazione, nei limiti di contingenti da fissare di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e l'Organizzazione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo