Accordo›Titolo V
Art. 19
In vigore dal 12 ott 1978
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1. I prodotti ed i materiali importati o esportati dall'Istituto o in nome e per conto di questo e necessari per l'installazione ed il funzionamento del medesimo, sono esenti da dazio e da, ogni altro diritto all'importazione e all'esportazione, nonché da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione.
2. L'Italia e l'Organizzazione adotteranno le misure necessarie per agevolare, sul piano pratico, l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, al fine di assicurare in particolare i trasferimenti dei beni o la prestazione dei servizi tra l'Istituto da una parte e la Sede centrale o i diversi stabilimenti dell'Organizzazione dall'altra, nel modo più efficace.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-19