Accordo›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 12 ott 1978
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Il terreno di cui al paragrafo 2 dell' del presente Accordo potrà essere utilizzato soltanto per gli scopi dell'Organizzazione, quali sono definiti nella Convenzione.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-3