Accordo›Titolo VI
Art. 27
In vigore dal 12 ott 1978
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Ciascuna delle parti contraenti notificherà all'altra l'adempimento delle formalità richieste per l'entrata in vigore dell'Accordo, che avverrà trenta giorni dopo l'ultima di queste notifiche.
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Prourn:nir:stato:legge:1978-07-26;574#art-a-27