Convenzione
Art. 38
In vigore dal 7 giu 1973
Le disposizioni dei seguenti articoli del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto dei volatili e dei conigli domestici: . - paragrafi da 1 a 3; ; articoli da 13 a 17; , da 25 a 30, 32, da 34 a 36.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-38