Convenzione

Art. 40

In vigore dal 7 giu 1973
1. Le disposizioni del presente Capitolo si applicano al trasporto di cani e gatti domestici, ad eccezione di quelli che viaggiano accompagnati dal loro proprietario o da persona che lo rappresenti. 2. Le disposizioni degli articoli seguenti del Capitolo II si applicano, con gli opportuni adattamenti, al trasporto di cani e gatti: ; - paragrafi da 1 a 3; ; - paragrafi 1 e 3; articoli da 12 a 17, da 20 a 23, da 25 a 29 e da 31 a 37.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-40

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Art. 40 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo