Convenzione
Art. 36
In vigore dal 7 giu 1973
Devono essere prese opportune precauzioni per evitare temperature troppo alte o troppo basse a bordo tenendo conto della specie.
Inoltre, debbono essere evitati forti sbalzi di pressione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-36