Convenzione

Art. 36

In vigore dal 7 giu 1973
Devono essere prese opportune precauzioni per evitare temperature troppo alte o troppo basse a bordo tenendo conto della specie. Inoltre, debbono essere evitati forti sbalzi di pressione.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-36

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Art. 36 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla protezione degli animali nei trasporti internazionali, adottata a Parigi il 13 dicembre 1968. — Testo vigente | Portale Normativo