Convenzione
Art. 32
In vigore dal 7 giu 1973
I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della partenza, di provviste di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del paese di spedizione in proporzione alla specie, al numero, degli animali ed alla durata del viaggio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-32