Convenzione

Art. 32

In vigore dal 7 giu 1973
I battelli utilizzati per il trasporto degli animali devono essere muniti, prima della partenza, di provviste di acqua potabile e di alimenti appropriati ritenuti sufficienti dalle autorità competenti del paese di spedizione in proporzione alla specie, al numero, degli animali ed alla durata del viaggio.
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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-32

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