Convenzione
Art. 30
In vigore dal 7 giu 1973
Tutte le parti del battello occupate dagli animali devono essere provviste di dispositivi di scolo delle acque ed essere mantenute in buone condizioni igieniche.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-30