Convenzione
Art. 27
In vigore dal 7 giu 1973
Gli animali devono essere legati o convenientemente sistemati in recinti o imballaggi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1973-04-12;222#art-c-27